In linea di principio, i Tribunali italiani accettano come prove anche i documenti ecclesiastici (i.e. atti di nascita, matrimonio e morte) nella misura in cui si possa dimostrare che gli stessi costituivano piena prova secondo l’ordinamento giuridico nel quali sono stati emessi. Per fare un esempio, si può provare con atto di battesimo una nascita occorsa in Cile nell’anno 1890, sempre che la legge cilena lo permettesse in quell’epoca. In ogni caso, i documenti ecclesiastici dovranno essere legalizzati avanti alle Autorità ecclesiastiche e recare la postilla.